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Sez. 3, Sentenza n. 23172 del 31/10/2014 (Rv. 633172 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Notificazione del controricorso a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario del luogo di emissione del provvedimento - Raggiungimento dello scopo - Conseguenze - Irrilevanza della nullità.
Stato
decisa il 2014-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633172-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

In tema di notificazioni degli atti di impugnazione in cassazione, non costituisce causa di nullità il compimento dell'attività di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario territoriale, anziché da parte di quello di Roma, atteso che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1992, n. 55, la notificazione del ricorso e del controricorso (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove abbia sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. Peraltro, qualora il controricorso abbia raggiunto lo scopo di portare tempestivamente a conoscenza del ricorrente le deduzioni dell'avversario, risulta del tutto irrilevante, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., l'eventuale nullità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/01/1992 num. 55 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)