Sez. 6, Sentenza n. 3575 del 25/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201101 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere | Denuncia di reato diverso (anche meno grave) da quello commesso - Calunnia - Sussistenza - Fattispecie: denuncia per cessione di sostanze stupefacenti di persona colpevole di detenzione delle stesse sostanze.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere
Commette il delitto di calunnia colui che accusi il detentore di sostanze stupefacenti di cessione delle sostanze stesse. Infatti, se è vero che la molteplicità delle condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dà luogo ad una molteplicità di ipotesi di reato equivalenti e formalmente alternative ancorché suscettibili di assorbimento quando molteplici condotte costituiscano manifestazione del potere di disposizione della medesima sostanza stupefacente, la configurabilità in concreto della diversa ipotesi di reato prospettata dall'imputato, e pure se non contestata all'accusato non varrebbe ad escusare la condotta del dichiarante perché il principale bene tutelato dall'art. 368 cod. pen. è il corretto funzionamento della giustizia, che viene comunque ad essere turbato anche quando sia stato attribuito all'incolpato un reato diverso da quello da lui effettivamente commesso, indipendentemente dalla diversa gravità dell'uno rispetto all'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)