Sez. 1, Sentenza n. 875 del 26/06/1979 Ud. (dep. 22/01/1980) Rv. 144050 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - CAPACITA E COSTITUZIONE DEL GIUDICE - RINVIO AD UDIENZA FISSA - MUTAMENTO DEL COLLEGIO - NULLITA DELLA SENTENZA.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - CAPACITA E COSTITUZIONE DEL GIUDICE - RINVIO AD UDIENZA FISSA - MUTAMENTO DEL COLLEGIO - NULLITA DELLA SENTENZA.*
In base all'articolo 472 cod proc pen la sentenza deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, affermandosi cosi il principio di immutabilita del giudice, costituente corollario di quello di immediatezza, cui si deroga solo nelle ipotesi di cui agli artt 453 e 457 comma secondo cod proc pen. pertanto, nel caso di cosiddetto rinvio ad udienza fissa, ove alla deliberazione della sentenza partecipi un giudice che non e stato presente a tutto il precedente dibattimento, in luogo di altro che vi presenzio, tale magistrato non puo essere considerato nel numero di quelli necessari a costituire il collegio giudicante, onde questo risulta composto da un numero di giudici inferiore a quello legale. Ne discende che se, nel predetto caso, il dibattimento non venga ricominciato ex novo, come se si trattasse di cosiddetto rinvio a nuovo ruolo, si determina la nullita del giudizio e della sentenza conclusiva, ai sensi dell'art 185 n 1 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 457 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)