Sez. 1, Sentenza n. 2653 del 29/11/1999 Ud. (dep. 03/03/2000) Rv. 215373 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Esercizio dell'attività di estetista senza autorizzazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Poiché il reato di cui all'art. 650 cod. pen. non è configurabile allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di proprio, specifico meccanismo sanzionatorio, l'inosservanza del provvedimento interdittivo all'esercizio dell'attività non autorizzata di estetista, soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, non integra il reato citato, né può essere ricondotto alla fattispecie prevista dall'art.17-ter, comma quinto, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), riguardante l'inosservanza dei provvedimenti di chiusura di attività non autorizzata emessi dall'autorità di p. s., in quanto le autorizzazioni relative all'attività in questione non rientrano fra quelle di competenza di detta autorità. (Fattispecie nella quale il ricorrente, parrucchiere autorizzato alla vendita di cosmetici, era stato già colpito da sanzione amministrativa per avere svolto attività non autorizzata di estetista, la cui prosecuzione gli era stata inibita con ordinanza sindacale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 ter com. 5 CORTE COST., Legge 04/01/1990 num. 1 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)