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Sez. U, Sentenza n. 1720 del 13/02/1992 (Rv. 475683 - 01)

Professionisti - Geometri | Consiglio Nazionale - Decisione - Sottoscrizione solo del presidente e del segretario e deposito successivo alla scadenza del mandato del consiglio stesso - Nullità - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475683-01

Professionisti - Geometri

La decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri, che costituisce un organo di giurisdizione speciale, non è inficiata da alcuna nullità ove sottoscritta solo dal presidente e dal segretario e depositata successivamente alla scadenza del mandato del Consiglio stesso, attesa la legittimità dell'art. 9 del regolamento di cui al D.M. 15 febbraio 1949, il quale non esige che detta decisione, sia sottoscritta anche dall'estensore e dagli altri componenti del collegio, e tenuto conto che la sussistenza del potere giurisdizionale del giudice va verificata con riguardo alla data della pronuncia della decisione, essendo irrilevante la cessazione dalle funzioni intervenuta successivamente a tale data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 132, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64, DM Grazia e Giustizia 15/02/1949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)