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Sez. L, Sentenza n. 2861 del 26/02/2002 (Rv. 552611 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI | Rapporto tra amministratore e società - Carattere subordinato o di collaborazione continuata e coordinata - Configurabilità - Esclusione - Lavoro autonomo - Configurabilità - Conseguenze - Principi ex art. 36, primo comma, Cost. - Applicabilità - Esclusione - Effetti - Previsione statutaria di gratuitità' delle relative funzioni - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552611-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI

In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né rapporto di lavoro subordinato, né di collaborazione continuata e coordinata, orientando le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ancorché norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al rapporto di cui si tratta. È, pertanto, legittima la previsione statutaria di gratuità delle predette funzioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 1, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)