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Sez. 5, Sentenza n. 6465 del 06/05/2002 (Rv. 554144 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Vendita di quadri affidata a gallerista - Ricomprensione nell'attività commerciale - Prova per presunzione - Legittimità - Criteri.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554144-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

Nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi dalla esistenza del primo come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile. Pertanto, è legittimo l'accertamento che ricostruisca la esistenza di attività commerciale nella vendita di quadri affidata ad un gallerista, dalla percezione, per le cessioni, di un corrispettivo, e dall'ampio arco temporale (nella specie, cinque anni) in cui i rapporti si sono sviluppati, in assenza della dimostrazione, da parte del contribuente, che le somme percepite non afferivano a rapporti commerciali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)