Sez. 1, Sentenza n. 23844 del 19/11/2007 (Rv. 601203 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Liquidazione dell'indennizzo - Riferimento al solo periodo di durata irragionevole - Compatibilità con la CEDU e con l'art. 111 Cost. (nuovo testo) - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all'intera durata dello stesso; tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), sicché deve dichiararsi manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)