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Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013 (Rv. 627974 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto denunciante la violazione del codice di rito e del principio del contraddittorio - Inammissibilità - Fattispecie in materia di arbitrato.
Stato
decisa il 2013-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627974-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, è inammissibile il motivo, corredato da quesito di diritto denunciante la "violazione delle regole del codice di rito e la violazione del principio del contraddittorio", che, lamentando l'assegnazione di termini inferiori a quelli prescritti dall'art. 190 cod. proc. civ., si limiti a riassumere le censure già prospettate nel giudizio di impugnazione, senza contestare le puntuali osservazioni della sentenza impugnata al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)