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Sez. 2 - , Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 (Rv. 659392 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Configurabilità - Condizioni - Riproposizione al giudice di appello delle argomentazioni disattese dal primo giudice - Ammissibilità - Condizioni - Allegazione circa profili fattuali e giuridici aggiuntivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659392-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)