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Sez. L, Sentenza n. 3510 del 04/04/1991 (Rv. 471533 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto | Mancanza dei requisiti ex nn. 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ. - Nullità insanabili - Costituzione del convenuto - Irrilevanza - Attività del giudice ex art. 421 cod. proc. civ. - Divieto.
Stato
decisa il 1991-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471533-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Forma e contenuto

Il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ. (determinazione dell'oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) è affetto da nullità insanabile, non potendo, in particolare, configurarsi sanatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. (raggiungimento dello scopo), nell'ipotesi della costituzione del convenuto e restando altresì escluso che la detta nullità (rilevabile d'ufficio, malgrado la rinuncia alla relativa eccezione da parte del convenuto medesimo, e preclusiva dell'esame del merito) possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 cod. proc. civ., atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici "irregolarità".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)