Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
Testo in vigore al
Art. 24-septies Promozione e sovrintendente capo
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Capo IV
Art. 25 Ruolo degli ispettori
1. Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
1) vice ispettore;
2) ispettore;
3) ispettore capo;
4) ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 26 Funzioni degli ispettori
1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.
3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Agli stessi puo' essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unita' operative equivalenti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonche' compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilita' per l'attivita' svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unita' equivalenti.
4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori puo' sostituire il superiore gerarchico.
5. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto gia' specificato, sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, coordinando anche l'attivita' del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualita' di ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 27 Nomina a vice ispettore
1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'art. 52, primo comma, della legge 1 aprile 1981 n. 121 e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 28 Promozioni a ispettore
1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197
Art. 31 Promozione a ispettore capo
1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 31-bis Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed e' in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.
Capo VI
Art. 32 Ruolo dei commissari
1. Il ruolo dei commissari e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
1) vice commissario;
2) commissario;
3) commissario capo;
4) vice questore aggiunto.
Art. 33 Funzioni del personale del ruolo dei commissari
1. Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.
3. Ai commissari e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
4. In caso di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.
5. Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
Art. 34 Nomina a vice commissario
1. La nomina a vice commissario si consegue secondo le modalita' stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 35 Promozione a commissario
1. La promozione alla qualifica di commissario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica.
Art. 36 Promozione a commissario capo
1. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 37 Promozione a vice questore aggiunto
1. La promozione alla qualifica di vice questore aggiunto si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.
Capo VII
Art. 38 Ruolo dei dirigenti
1. Il ruolo dei dirigenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
1) primo dirigente;
2) dirigente superiore;
3) dirigente generale.
Art. 39 Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti
1. Ferme restandole funzioni previste dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e' attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
2. I dirigenti generali della Polizia di Stato sono preposti agli uffici indicati della tabella A allegata.
3. I dirigenti superiori della Polizia di Stato sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli altri uffici di cui all'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbiano particolare rilevanza e che siano determinati con decreto del Ministro dell'interno.
4. I primi dirigenti della Polizia di Stato oltre a svolgere le funzioni vicarie presso le questure, sono preposti alle divisioni o uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare rilevanza, nonche' agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno; sono, altresi', preposti alle divisioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive.
6. Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
7. I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno altresi' la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.
Art. 40 Nomina a primo dirigente
1. La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame finale, al quale e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.
2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unita' per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.
3. Al concorso per titoli di servizio ed esami, sara' ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica piu' elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di "ottimo" di cui al successivo art. 62.
4. Il concorso per titoli ed esami e' indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.
5. Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.
6. Il direttore della Direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
7. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 25:
b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 10;
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;
e) idoneita' conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti 3,50;
8. L'esame consiste in:
1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;
2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.
9. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi.
10. Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio e' espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a trenta cinquantesimi.
11. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
12. A parita' di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'.
13. Il personale, che per due volte non consegue l'idoneita' nelle prove d'esame, non potra' piu' essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.
Art. 41 Corso di formazione dirigenziale
1. Il corso di formazione dirigenziale - cui provvede l'Istituto superiore di polizia - e' ad indirizzo spiccatamente professionale e mira a perfezionare la conoscenza delle tecniche attinenti ai compiti istituzionali, senza peraltro prescindere dall'approfondimento della cultura giuridica indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
2. Il corso ha la durata di sei mesi.
3. I programmi e le modalita' del corso saranno stabiliti con la procedura di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Art. 42 Commissione del concorso per titoli ed esami
1. La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Ministro dell'interno, e' composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da quattro membri di cui tre scelti tra i dirigenti della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, due dei quali ricoprano le funzioni di questore, e uno scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 43 Attribuzione della qualifica di dirigente superiore
1. La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.