Sez. 3, Sentenza n. 1275 del 11/05/1973 (Rv. 363862 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - OPPONIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - OPPONIBILITA - CONDIZIONI.*
La exceptio inadimpleti contractus e opponibile non gia per il semplice fatto che essa si riferisca ad un contratto dal quale derivano obbligazioni per entrambe le parti, ma solo in quanto sussista un rapporto di corrispettivita e di contemporaneita tra le prestazioni che si assume non adempiuta e quella di cui si pretende rifiutare l'adempimento. Occorre - cioe - che le obbligazioni contrapposte funzionino con un nesso di corrispettivita e di interdipendenza (collegamento cosiddetto sinallagmatico) con la conseguenza che ciascuna parte non e tenuta alla propria prestazione senza che sia eseguita quella a lui dovuta, l'una essendo il presupposto indeclinabile dell'altra. (Conf 3686/69, mass n 343934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)