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Sez. L, Sentenza n. 3910 del 22/04/1987 (Rv. 452764 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO AL CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE NEL CORSO DELLA RELATIVA PROCEDURA - TERMINI DI RIFERIMENTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO E SCADENZA DEL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - EFFETTI - COLPEVOLE RITARDO DELLO IMPRENDITORE CONCORDATARIO O DELL'ASSUNTORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452764-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO AL CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE NEL CORSO DELLA RELATIVA PROCEDURA - TERMINI DI RIFERIMENTO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO E SCADENZA DEL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - EFFETTI - COLPEVOLE RITARDO DELLO IMPRENDITORE CONCORDATARIO O DELL'ASSUNTORE - CONSEGUENZE.*

L'art. 429 comma terzo cod. proc. civ. in tema di rivalutazione dei crediti di lavoro, mentre non trova limitazioni o deroghe alla propria operatività nella sopravvenuta instaurazione della procedura di amministrazione controllata, non opera per il tempo successivo alla apertura delle altre procedure concorsuali di cui al R.d. n. 267 del 1942, pertanto qualora il datore di lavoro venga ammesso al concordato preventivo i crediti suddetti conservano nel corso della relativa procedura il valore monetario rivalutato e determinato con riferimento alla data iniziale della loro maturazione ed a quella finale della domanda di concordato, ma una volta passata in giudicato la sentenza di omologazione che segue la chiusura della procedura stessa e scaduto il termine per l'adempimento (ove, in relazione al tipo di concordato, questo sia consentito e previsto) il colpevole ritardo dell'imprenditore concordatario (ovvero dell'assuntore) riapre il corso della rivalutazione, con la conseguenza che l'importo dei crediti come sopra determinato deve essere dal giudice ulteriormente rivalutato in termini monetari con riguardo al momento iniziale in cui risultano avverate le testè menzionate condizioni ed a quello finale costituito dalla data della pronunzia della condanna al relativo pagamento, esclusa, peraltro, la possibilità di differire tale ultimo momento a quello del saldo effettivo rispetto al quale il giudice non è in condizione di accertare il "maggior danno" subito dal lavoratore. (V 590/84, mass n 432827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)