Sez. L, Sentenza n. 3651 del 24/03/1992 (Rv. 476423 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale | Operatività esclusiva in sede esecutiva - Azione di cognizione nei confronti del socio per la formazione di un titolo nei suoi confronti prima dell'azione esecutiva nei confronti della società - Esperibilità.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il "beneficium excussionis" concesso dall'art. 2304 cod. civ. ai soci di una società in nome collettivo, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, prima di iniziare l'azione esecutiva nei confronti della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)