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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 29/01/1981 (Rv. 411158 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITA E ANNULLABILITA - CONTROVERSIE IN TEMA DI NULLITA DEL BREVETTO OPPURE DI CONTRAFFAZIONE DELLO STESSO - COMPETENZA TERRITORIALE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411158-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITA E ANNULLABILITA - CONTROVERSIE IN TEMA DI NULLITA DEL BREVETTO OPPURE DI CONTRAFFAZIONE DELLO STESSO - COMPETENZA TERRITORIALE - DEROGABILITA - ESCLUSIONE.*

La Competenza territoriale del giudice del domicilio del convenuto, a norma dell'art 75 del RD 29 giugno 1939 n 1127, per la controversia in materia di nullita di brevetto per invenzione industriale, nonche per la controversia, fra le medesime parti, in ordine alla contraffazione di tale brevetto, non puo subire deroghe, nemmeno per ragioni di connessione, sicche il difetto della Competenza stessa puo essere rilevato anche d'ufficio. (Conf 290/78, mass n 389572).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)