Sez. U, Sentenza n. 557 del 09/08/2000 (Rv. 539344 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Ricusazione di tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine - Provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare - Atto dovuto - Configurabilità - Decisorietà - Insussistenza - Impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In materia di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, è inammissibile l'impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense del provvedimento con cui il Consiglio locale, di cui l'incolpato abbia ricusato tutti i componenti, abbia sospeso il procedimento disciplinare stesso, poiché si tratta di atto dovuto a carattere non decisorio, come è confermato dall'art. 53, terzo comma, del R.D. n. 37 del 1934, il quale prevede che possano essere impugnate le decisioni in materia di ricusazione o astensione, ma non anche i provvedimenti strumentali a dette decisioni.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 49, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 55, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)