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Sez. 3, Ordinanza n. 5916 del 16/03/2026 (Rv. 678219-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricorso per cassazione - Censura ex art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente - Onere di specificità - Violazione - Conseguenze - Inammissibilità del motivo. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678219-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso con cui si deduca la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., quando la censura si limiti a richiamare isolati passaggi motivazionali e si risolva in affermazioni meramente assertive e generiche, in violazione dell'art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. (ratione temporis applicabili).

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)