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Sez. 1, Sentenza n. 19430 del 18/12/2003 (Rv. 569057 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Commercializzazione di prodotto contraffatto - Danno - "In re ipsa" - Configurabilità - Esclusione - Prova delle conseguenze dannose dell'illecito - Necessità.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569057-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è "in re ipsa", ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2584, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2592, Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)