Sez. 1, Sentenza n. 3238 del 10/10/1975 (Rv. 377352 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - DOMANDA DI BREVETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - PRESSO UN MANDATARIO - AMMISSIBILITA - SUCCESSIVI MUTAMENTI - RICHIESTA DI MODIFICAZIONE - ONERE DEL TITOLARE DEL BREVETTO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DOMICILIO ELETTO PRESSO IL MANDATARIO - RILEVANZA - CESSAZIONE DEL MANDATO - IRRILEVANZA.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - DOMANDA DI BREVETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - PRESSO UN MANDATARIO - AMMISSIBILITA - SUCCESSIVI MUTAMENTI - RICHIESTA DI MODIFICAZIONE - ONERE DEL TITOLARE DEL BREVETTO - CONSEGUENZE - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - PROCESSO E SANZIONI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DOMICILIO ELETTO PRESSO IL MANDATARIO - RILEVANZA - CESSAZIONE DEL MANDATO - IRRILEVANZA.*
Il sistema speciale della legge sui brevetti per invenzioni industriali vuole che il richiedente indichi o elegga domicilio in Italia nella domanda; tale indicazione puo risultare anche per relationem attraverso l'elezione di domicilio presso un mandatario, restando a carico del titolare del brevetto l'Onere di richiedere gli aggiornamenti e le modificazioni conseguenti a sopravvenuti mutamenti dei suoi rapporti col domiciliatario. Ne consegue che, anche dopo l'espletamento del mandato e la cessazione di ogni rapporto fra il titolare del brevetto e il suo mandatario, il domicilio eletto, risultante dal registro dei brevetti, prevale sul domicilio reale, eventualmente diverso, ai fini della Competenza per territorio. (V 3325/74, mass n 371845).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 75, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 93, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)