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Sez. L, Sentenza n. 3487 del 23/05/1986 (Rv. 446431 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - VEDOVO DELLA ASSICURATA - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 13 D.D.L. N. 636 DEL 1939 - EFFETTI - INABILITÀ AL LAVORO DEL MARITO SUPERSTITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446431-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - VEDOVO DELLA ASSICURATA - DIRITTO ALLA PENSIONE - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 13 D.D.L. N. 636 DEL 1939 - EFFETTI - INABILITÀ AL LAVORO DEL MARITO SUPERSTITE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - INSUSSISTENZA.*

La sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1980 non si è limitata a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 11, primo comma della legge 9 dicembre 1977 n. 903, nella parte in cui eliminava il requisito dell'Invalidità del marito solo per i decessi dell'altro coniuge avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, ma ha dichiarato anche la incostituzionalità dell'art. 13 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, reputando sin dall'origine ingiustificatamente discriminatorio il trattamento fatto al marito relativamente al diritto alla pensione di reversibilità, pertanto, l'efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale non è limitata all'epoca posteriore alla data (18 dicembre 1977) di entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, atteso che la dichiarazione di incostituzionalità del primo comma dell'art. 11 di quest'ultima è stata (e, del resto dichiaratamente) conseguenziale alla dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 13 e diretta, appunto, ad eliminare dalla legge n. 903 del 1977, che per l'avvenire escludeva la discriminazione, quella condizione temporale (applicabilità per i decessi posteriori al 18 dicembre 1977) che aveva l'effetto di confermare la legittimità per il passato, in evidente contrasto con la ritenuta incostituzionalità della normativa anteriore. (Conf 3049/85, mass n 440752; (Conf 574/84, mass n 432810; (Conf 3716/82, mass n 421679).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 27 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)