Sez. 3, Sentenza n. 19869 del 29/09/2011 (Rv. 619378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Processo con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario o processuale - Principio della unitarietà del termine per l'impugnazione - Applicabilità - Conseguenze - Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte - Decorrenza del termine breve di impugnazione anche nei confronti di tutte le altre parti - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)