Sez. L, Sentenza n. 24092 del 13/11/2009 (Rv. 610147 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" - Estensione all'appello - Ammissibilità - Art. 83 cod. proc. civ. - Operatività - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)