Sez. 3, Sentenza n. 7072 del 20/04/1994 Ud. (dep. 16/06/1994) Rv. 198153 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Atti utilizzabili - Dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore - Utilizzabilità - Limiti.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere
Natura e carattere del tutto peculiari ha la decisione adottata con il rito abbreviato, che è assoggettato ad una disciplina autonoma rispetto al giudizio ordinario, in quanto va svolto "allo stato degli atti". L'imputato, nell'accettare questo procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro però ottiene un trattamento premiale attraverso l'applicazione della diminuente. Ne deriva che il giudice può utilizzare tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e quindi anche le dichiarazioni, rese dall'indagato in assenza del suo difensore, purché acquisite "sul luogo o nell'immediatezza del fatto", così come stabilito dal quinto comma dell'art. 350 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)