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Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 25/07/1975 (Rv. 376946 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - IN GENERE - NEI CONFRONTI DEI CREDITORI CONCORRENTI - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL TITOLARE DEL PRIVILEGIO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1975-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376946-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - IN GENERE - NEI CONFRONTI DEI CREDITORI CONCORRENTI - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO - CONSEGUENZE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZA AL TITOLARE DEL PRIVILEGIO - CONTENUTO.*

La funzione concreta del privilegio si rivela non gia nei confronti del debitore (che, se chiamato a rispondere solo dal creditore privilegiato, risponde anche con il resto dei suoi beni, pur se quegli e tenuto ad agire previamente sui beni che sono oggetto del privilegio), ma nei confronti dei creditori concorrenti. In materia, quindi, l'Onere della prova va riguardato non tanto nel rapporto fra creditore privilegiato e debitore, quanto nel rapporto fra il creditore predetto e i creditori concorrenti. E poiche a favore di questi sta il principio della par condicio (che e immanente alla esecuzione concorsuale ed opera dalla qualificazione fino alla concreta collocazione dei crediti), derogabile appunto solo in presenza di cause legittime di prelazione, colui il quale invoca quest'ultima ha l'Onere di dimostrare non solo l'astratta natura privilegiata del credito, ma anche i presupposti necessari per l'Esercizio concreto del privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la loro esistenza fra i beni assoggettati all'espropriazione. (V 843/72, mass n 357031).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2747 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)