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Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 17/03/1975 (Rv. 374437 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SUSSISTENZA - PROVA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1975-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374437-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SUSSISTENZA - PROVA - ESTREMI.*

La Forma scritta, quando e richiesta ad substantiam, e elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve contenere l'estrinsecazione formale diretta della volonta delle parti di concludere quel determinato negozio. Pertanto, al fine di dimostrare l'avvenuta stipulazione di un contratto per il quale la Forma scritta e richiesta ad substantiam, non sono sufficienti ne la produzione di un documento che si limiti a riconoscere il fatto storico dell'avvenuta conclusione, ne la concorde ammissione delle parti che il contratto stesso fu stipulato nella Forma scritta. (V 2595/71, mass n 533692; 1573/71, mass n 351970).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)