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Sez. 2, Ordinanza n. 8407 del 28/03/2024 (Rv. 670658-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE | Fattispecie di innalzamento di un pilastrino inserito nel muro comune quale supporto di un tetto a spiovente - Violazione dell'articolo 1102 c.c. - Insussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670658-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - IN GENERE

Nel caso di innalzamento di un pilastrino sul muro comune costituente, per tutta la sua estensione e profondità, appoggio di un tetto a spiovente, il comproprietario non incorre in violazione dell'art. 1102 c.c. ove la modificazione del bene comune non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilità e conservazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti alla comunione.

Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)