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Sez. 4, Sentenza n. 5606 del 17/04/1972 Ud. (dep. 04/09/1972) Rv. 121815 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - POTESTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI INTEGRARE IL COLLEGIO CON PRETORI, VICE PRETORI ED AGGIUNTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INAMOVIBILITA DEI MAGISTRATI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121815-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - POTESTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI INTEGRARE IL COLLEGIO CON PRETORI, VICE PRETORI ED AGGIUNTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INAMOVIBILITA DEI MAGISTRATI - ESCLUSIONE.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale, in relazione all'art 107 della Costituzione circa l'inamovibilita dei magistrati, dell'art 105 dell'ordinamento giudiziario che prevede la potesta del Presidente del tribunale di delegare un pretore, un aggiunto giudiziario o un Vice pretore onorario della stessa Sede ovvero il pretore piu vicino non impedito ad integrare il collegio giudicante nei casi di Mancanza o di impedimento del Presidente o di alcuno dei giudici.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 107, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)