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Sez. 2, Sentenza n. 804 del 15/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204354 - 01

Edilizia - In genere | Manufatto abusivo - Sequestro d'iniziativa della P.G. - Mancata convalida - Restituzione - Necessità - Ordine di demolizione - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204354-01

Edilizia - In genere

La constatata mancata convalida del sequestro (probatorio o preventivo) operato dalla polizia giudiziaria impone la restituzione del manufatto abusivo, e ciò ancorché di questo sia stata ordinata la demolizione ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; la restituzione, infatti, non è incompatibile con l'ordine di demolizione, il quale, per il principio di tassatività delle misure di sicurezza, non può essere qualificato come sanzione atipica ad effetto ablativo, parzialmente assimilabile alla confisca obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)