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Sez. 4, Sentenza n. 10820 del 02/04/1985 Ud. (dep. 19/11/1985) Rv. 171120 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - VEICOLO CHE GIUNGE AL CROCEVIA - PRECEDENZA AI VEICOLI SOPRAVVENIENTI - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171120-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CROCEVIA - IN GENERE - VEICOLO CHE GIUNGE AL CROCEVIA - PRECEDENZA AI VEICOLI SOPRAVVENIENTI - OBBLIGATORIETÀ.*

In virtù dell'art. 105, secondo comma C.d.S. il conducente, che giunga al crocevia, è tenuto a non impegnare l'area per tutta la superficie, dovendo dare la precedenza ai veicoli sopravvenienti e non può fare affidamento sul fatto che i conducenti di veicoli favoriti hanno il dovere di rallentare in prossimità del crocevia stesso. (V mass n 134275).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)