Sez. U, Sentenza n. 12903 del 13/06/2011 (Rv. 617624 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Disposizioni del codice deontologico forense - Natura - Vincolo in sede di definizione dell'illecito disciplinare - Esclusione - Difensore di fiducia in un processo penale - Omessa comunicazione di assenza da un'udienza dibattimentale - Violazione del mandato professionale e dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell'illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell'avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all'Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un'udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo del difensore né, tantomeno, ad un abbandono della difesa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 105 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)