diritto.io

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle aziende agricole e zootecniche e dei lavoratori addetti, danneggiati dalla eccezionale siccita' che ha caratterizzato l'annata agricola 1989-90;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alle aziende agricole, singole o associate, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-90 e dichiarata eccezionale per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite dal presente decreto.

Art. 2

1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole singole o associate, di cui all'articolo 1, sono elevati rispettivamente:

  1. a) a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per due annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) a lire 5 milioni ed a lire 11 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per tre annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

  3. c) a lire 6 milioni ed a lire 12 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per quattro annate agrarie, anche non consecutive, a partire dall'annata 1981-82, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

  4. d) a lire 7 milioni ed a lire 13 milioni a favore delle aziende agricole aventi diritto, per almeno tre annate consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' attribuito un contributo una tantum fino a lire 2 milioni per ettaro e comunque entro il limite massimo di cinquanta milioni ad azienda, a favore delle aziende olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccita' nell'annata 1989-90 che abbiano subito un danno superiore al 50 per cento dell'intera produzione lorda vendibile e ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.4

Art. 3

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, sono concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi una tantum ... per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1990, nella misura di L. 150.000 per capo bovino adulto e di L. 30.000 per capo ovi-caprino adulto.

Art. 4

1. A favore delle aziende agricole, ivi comprese quelle di funghicoltura di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi finanziamenti di soccorso decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende a conduzione diretta del coltivatore nonche' dell'agricoltore a titolo principale, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, nonche' delle esposizioni finanziarie destinate alle necessita' dell'azienda agricola, ancorche' scadute e non pagate o con scadenze gia' prorogate o in corso di proroga, non ancora formalizzate al fine di comprendere eventuali benefici precedenti, comunque poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate, comprese le garanzie che assistono i relativi finanziamenti, e' prorogata fino alla concessione da parte delle regioni dei finanziamenti di soccorso decennali o delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e comunque per non piu' di 24 mesi.

2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni. Le predette rate sono assistite, altresi', dalla garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non fruiscono del concorso negli interessi. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali finanziamenti e' estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, che si applica anche agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. Le provvidenze di cui al comma 2 possono essere anticipate dagli istituti di credito, a richiesta dei produttori agricoli interessati, previa presentazione di dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 150 milioni di abbuono, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni.

5. Il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, opera anche per i due anni di proroga di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 198, nonche' fino al completamento delle pratiche relative ai finanziamenti di cui al comma 1, ovvero per il periodo massimo di tre anni del preammortamento.

6. Le regioni possono concedere, in alternativa ai finanziamenti di cui al presente articolo, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, contributi in conto capitale pari al 60 per cento della passivita' da consolidare entro il limite di 50 milioni di passivita'.

7. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dal comma 1 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 10.23

Art. 4-bis

1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forli', Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire .

Art. 5

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, si applicano anche alle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentate, entro il 31 marzo 1990, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

1-bis. Per le aziende agricole di funghicoltura, di cui all'articolo 4, comma 1, sono concesse le provvidenze previste dallo stesso articolo 4 solo se i danni subiti nel periodo 1985-1990 siano riferiti ad almeno due annate agrarie consecutive.

Art. 6

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nei quali il conferimento dei soci non sia inferiore, come media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso, al 51 per cento del prodotto lavorato, che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti non inferiore al 45 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1989-90 e nelle quali il 50 per cento dei soci conferenti ricade nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, per una sola volta, di un contributo fino al 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1987-89.

Art. 7

1. I consorzi di bonifica, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti irrigui operanti nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, concedono per l'anno 1990 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.

2. Ai consorzi ed enti di cui al comma 1, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al medesimo comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento delle spese non coperte per minor gettito conseguito.

Art. 8

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli articoli 3, 6 e 7 sono corrisposte alle regioni dietro presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-90, per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, congiuntamente o disgiuntamente alle provvidenze di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1990 e 1991.

Art. 10

1. Le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'articolo 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante l'entita' del danno subito nell'annata agraria 1989-90 ed il possesso dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze, nel periodo 1981-90, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere b)
e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonche' il comune di appartenenza.

Art. 11

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 650 miliardi per l'anno 1990 e in lire 250 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura di cui all' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, appositamente integrato:

  1. a) di lire 450 miliardi per il 1990 e di lire 100 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente, per gli anni suddetti, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo, per i medesimi anni, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64;

  2. b) di lire 200 miliardi per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento "interventi nel settore delle opere di irrigazione" e, quanto a lire 150 miliardi, parte dell'accantonamento "interventi a favore della regione sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguita' territoriale".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.