Sez. 5, Ordinanza n. 13096 del 25/07/2012 (Rv. 623630 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Atti di fusione mediante incorporazione - Detrazione delle perdite di esercizio dall'ammontare del capitale e delle riserve della incorporata - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro e con riguardo all'applicazione dell'imposta agli atti di fusione mediante incorporazione, sia nella vigenza dell'art. 47 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che, successivamente, ai sensi dell'art. 50, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve escludersi che, ai fini della determinazione della base imponibile, l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve della società incorporata debba essere decurtato dell'importo delle perdite di esercizio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)