Sez. 2, Sentenza n. 9297 del 05/08/1992 (Rv. 478450 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere | Fondo gravato di veduta diretta a favore del vicino - Costruzione eseguita su detto fondo dal proprietario - Via pubblica o spiazzo pubblico delimitante ad angolo retto il fondo dal quale si gode la veduta ed il fondo sul quale si esegue la costruzione - Obbligo del proprietario che esegue la costruzione di rispettare la distanza di m. 3 prevista dall'art. 907 del cod. civ. - Insussistenza.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Aperture (finestre) - Veduta - Distanze legali - Delle costruzioni dalle vedute - In genere
L'obbligo di rispettare la distanza legale di metri tre prevista dall'art. 907 cod. civ., da parte del proprietario che intenda eseguire una costruzione su un suo fondo, nei confronti del vicino che sullo stesso fondo abbia acquistato il diritto di avere una veduta diretta, viene meno quando tra la veduta ed il fondo via sia una via pubblica o anche un semplice "spiazzo pubblico", e, perché ciò si verifichi, non è peraltro necessario che i due fondi si fronteggino e la via o lo spiazzo pubblico si trovino in mezzo ad essi, sì da farli risultare su fronti opposti, ma è sufficiente che i due fondi siano confinanti con la strada o lo spiazzo pubblico e si trovino in posizione tale da rientrare nella previsione di cui all'art. 907 cod. civ., che ricorre anche quando la strada o lo "spiazzo pubblico" delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta, e, dall'altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)