Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 125 Nomina di alti funzionari
1. Il presidente dell’Ufficio è nominato dal Consiglio in base a un elenco, al massimo di tre candidati, compilato dal consiglio di amministrazione. È revocato dal Consiglio su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il mandato del presidente non può superare cinque anni ed è rinnovabile.
3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dell’Ufficio sono nominati e revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito il presidente.
4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare sui funzionari di cui ai paragrafi 1 e 3.
Sezione 3. Consiglio di amministrazione
Art. 126 Istituzione e competenza
1. In seno all’Ufficio è istituito un consiglio di amministrazione. Fatte salve le competenze attribuite al comitato del bilancio nella sezione quinta — Bilancio e controllo finanziario — il consiglio di amministrazione ha le competenze definite qui di seguito.
2. Il consiglio di amministrazione compila gli elenchi di candidati previsti all’articolo 125.
3. Consiglia il presidente nelle materie di competenza dell’Ufficio.
4. Viene consultato prima dell’adozione delle direttive concernenti l’esame effettuato presso l’Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
5. Può presentare pareri e chiedere informazioni al presidente e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.
Art. 127 Composizione
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti e da esperti, entro i limiti previsti dal relativo regolamento interno.
Art. 128 Presidenza
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.
Art. 129 Sessioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il presidente dell’Ufficio partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessione ordinaria una volta all’anno; si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell’articolo 125, paragrafi 1 e 3, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue sessioni.
7. L’Ufficio svolge le mansioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.
Sezione 4. Applicazione delle procedure
Art. 130 Competenza
Sono competenti a prendere qualunque decisione in relazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:
a) gli esaminatori;
b) le divisioni di opposizione;
c) la divisione legale e di amministrazione dei marchi;
d) le divisioni di annullamento;
e) le commissioni di ricorso.
Art. 131 Esaminatori
Un esaminatore è competente a prendere decisioni a nome dell’Ufficio in merito a una domanda di registrazione di marchio comunitario, incluse le questioni di cui agli articoli 36, 37 e 68, salvo nei casi in cui sia competente una divisione di opposizione.
Art. 132 Divisioni di opposizione
1. Una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all’opposizione a una domanda di registrazione di marchio comunitario.
2. Le divisioni di opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d’esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.
Art. 133 Divisione legale e di amministrazione dei marchi
1. La divisione legale e di amministrazione dei marchi è competente per le decisioni prescritte dal presente regolamento che esulino dalla competenza di un esaminatore, di una divisione di opposizione o di una divisione di annullamento. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle menzioni nel registro dei marchi comunitari.
2. La divisione ha altresì competenza per tenere l’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93.
3. Le decisioni della divisione sono prese da uno dei suoi membri.
Art. 134 Divisioni di annullamento
1. La divisione di annullamento è competente a prendere decisioni in merito alle domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio comunitario.
2. Le divisioni di annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve essere giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d’esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro.
Art. 135 Commissioni di ricorso
1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi, nonché delle divisioni di annullamento.
2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve essere giurista.
3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell’importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:
a) dall’organo delle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all’articolo 162, paragrafo 3; o
b) dalla commissione che tratta la causa.
4. La composizione della commissione allargata e le regole per adirla sono stabilite a norma del regolamento di procedura delle commissioni di cui all’articolo 162, paragrafo 3.
5. Per definire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto dell’insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell’importanza limitata della causa e dell’insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un unico membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all’articolo 162, paragrafo 3.
Art. 136 Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all’articolo 125 per la nomina del presidente dell’Ufficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall’istituzione che li ha nominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato. Il presidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione e di organizzazione, consistenti principalmente:
a) nel presiedere l’organo delle commissioni di ricorso incaricato di definire le regole e l’organizzazione del lavoro delle commissioni, costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all’articolo 162, paragrafo 3;
b) nell’accertarsi che le decisioni prese vengano eseguite;
c) nell’attribuire le cause a una commissione sulla base dei criteri obiettivi fissati dall’organo delle commissioni di ricorso;
d) nel comunicare al presidente dell’Ufficio il fabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporne le previsioni di spesa.
Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata. Disposizioni più dettagliate sono stabilite nel regolamento di procedura delle commissioni di cui all’articolo 162, paragrafo 3.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in tal senso.
2. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se l’età del pensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato.
4. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
5. Il presidente delle commissioni di ricorso, nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni di annullamento.
Art. 137 Astensione e ricusazione
1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni create nell’ambito dell’Ufficio e delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale o se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti. Due dei tre membri di una divisione di opposizione non devono aver partecipato all’esame della domanda. I membri delle divisioni di annullamento non possono partecipare a un procedimento se hanno preso parte alla decisione finale sulla stessa vicenda nell’ambito della procedura di registrazione del marchio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di ricorso devono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno preso parte alla decisione oggetto del ricorso.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione o di una commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a una procedura, ne avverte la divisione o la commissione.
3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o di una commissione di ricorso possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussiste un sospetto di parzialità. La ricusazione non è ammissibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non può essere basata sulla nazionalità degli esaminatori o dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni e le commissioni di ricorso deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal partecipare o è stato ricusato è sostituito dal suo supplente.
Sezione 5. Bilancio e controllo finanziario
Art. 138 Comitato del bilancio
1. In seno all’Ufficio è istituito un comitato del bilancio. Il comitato del bilancio ha le competenze attribuitegli nella presente sezione nonché all’articolo 38, paragrafo 4.
2. L’articolo 126, paragrafo 6, nonché gli articoli 127, 128 e 129, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente a prendere ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 4, dell’articolo 140, paragrafo 3, e dell’articolo 143, è necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
Art. 139 Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell’Ufficio devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell’Ufficio. L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile.
2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all’articolo 140 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell’atto di Ginevra di cui all’articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari10, per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell’atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.
Art. 140 Adozione del bilancio
1. Ogni anno il presidente elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Ufficio per l’esercizio successivo e lo trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio, corredato dell’organigramma.
2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino una sovvenzione comunitaria, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lo stato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta all’autorità di bilancio delle Comunità. La Commissione può accludervi un parere contenente previsioni divergenti.
3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio, corredato dell’organigramma dell’Ufficio. Se le previsioni di bilancio comportano una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità, il bilancio dell’Ufficio è adattato di conseguenza.
Art. 141 Revisione contabile e controllo
1. All’interno dell’Ufficio, viene creata una funzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente alle norme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente, deve rispondere a quest’ultimo della verifica che i sistemi e le procedure di esecuzione del bilancio dell’Ufficio funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il presidente riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
3. L’ordinatore è responsabile dell’introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti.
Art. 142 Accertamento dei conti
1. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno il presidente trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio e alla Corte dei conti la contabilità complessiva delle entrate e delle spese dell’Ufficio per l’esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina in conformità dell’articolo 248 del trattato.
2. Il comitato del bilancio dà atto al presidente dell’Ufficio dell’esecuzione del bilancio.
Art. 143 Disposizioni finanziarie
Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee, le disposizioni finanziarie interne che specificano segnatamente le modalità relative all’elaborazione e all’esecuzione del bilancio dell’Ufficio. Le disposizioni finanziarie si rifanno, compatibilmente con il carattere proprio dell’Ufficio, ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dalla Comunità.
Art. 144 Regolamento relativo alle tasse
1. Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l’importo delle tasse e le modalità di riscossione.
2. L’importo delle tasse deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell’Ufficio.
3. Il regolamento relativo alle tasse è adottato e modificato secondo la procedura di cui all’articolo 163, paragrafo 2.
Titolo XIII. Registrazione internazionale dei marchi
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 145 Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di esecuzione si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente «domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») di marchi che designano la Comunità europea.