Sez. 5, Sentenza n. 27036 del 21/12/2007 (Rv. 601292 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Società di capitali - Violazione di norme relative all'accertamento delle imposte sui redditi - Sopratasse o pene pecuniarie - Pagamento - Amministratore o legale rappresentante - Responsabilità solidale - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, l'amministratore o il legale rappresentante di società di capitali è solidalmente responsabile ex art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per il pagamento di sopratasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni di norme relative anche all'accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. n. 600 del 1973, essendo la redazione, la presentazione e l'approvazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi, atti propri dell'amministratore, trattandosi di atti a lui direttamente imputabili.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 98 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)