Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014 (Rv. 631189 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della sentenza di primo grado - Carenza di interesse - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
E inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento avrebbe comportato null'altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 161, Cod. Civ. art. 339, Cod. Civ. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)