Sez. 2, Sentenza n. 16008 del 14/11/2002 (Rv. 558472 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO | Termine - Decorrenza - Dalla constatazione dei vizi - Esclusione - Nesso causale tra vizio ed imperfetta esecuzione dell'opera - Apprezzabile grado di conoscenza dello stesso - Necessità - Relativa indagine - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusioni - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO
Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 cod. civ. in materia di appalto ha inizio non già da quando il committente abbia compiuto la constatazione obiettiva dei vizi medesimi, bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza del nesso causale tra i vizi e l'imperfetta esecuzione dell'opera. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)