diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7400 del 05/07/1995 (Rv. 493172 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Spese incrementative enunciate nel momento della dichiarazione ai fini dell'INVIM - Riconoscimento - Controversia relativa - Controversia di valutazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493172-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di condono fiscale, la controversia diretta ad ottenere il riconoscimento di spese incrementative enunciate nel momento della dichiarazione, ma documentate solo in sede contenziosa, rientra tra le controversie di valutazione di cui all'art. 31 D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, atteso che, essendo l'incremento di valore del bene compravenduto il presupposto dell'applicazione dell'I.N.V.I.M., è indispensabile risolvere, ai fini della valutazione, la questione concernente la deducibilità delle spese summenzionate. Infatti, la valutazione si risolve nel generico apprezzamento quantitativo del presupposto di imposta, e, dunque, nella valutazione di situazioni preventive direttamente idonee ad incidere sulle componenti della base imponibile anche attraverso la interpretazione normativa di quelle situazioni preventive.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)