Sez. 1, Sentenza n. 3635 del 14/12/1971 (Rv. 355368 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE ARMATA - ESENZIONE DALL'IGE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE ARMATA - ESENZIONE DALL'IGE.*
La vendita di una nave armata, convenuta tra imprenditori commerciali marittimi, che sia destinata all'Esercizio dell'impresa marittima dell'imprenditore acquirente, si qualifica come alienazione non di merce, secondo il concetto di cui all'art 17 della legge 19 giugno 1940 n 762, ma di azienda o parte di azienda, che e esente sia dall' IGE di cui all'art 1 della legge citata, sia dall' IGE prevista dall'art 17 della stessa legge, quando sia conclusa all'estero e la nave venga importata in Italia per esservi destinata all'Esercizio di un'impresa marittima. (Conf 1168'70, mass n 346760; 1166'70, mass n 346759; 972'70, mass n 346440; 941'70, mass n 346385).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)