Tutela delle cose d'interesse artistico o storico
Testo in vigore al
Capo II. Disposizioni per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose.
Art. 11
1. Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle Provincie, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
2. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrita'. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Sopraintendenza, competente.
Art. 12
1. Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovra' darne notizia alla competente sopraintendenza, la quale potra' prescrivere le misure che ritenga necessarie percio' le cose medesime non subiscano danno.
Art. 13
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
Art. 14
1. Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere diretta niente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni; enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
2. In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.3
Art. 15
1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.3
Art. 16
1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle, scienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
2. La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.3
Art. 17
1. Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.
2. L'ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro.
Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facolta' di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.
3. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facolta', l'ammontare della spesa sara' riscosso con le forane previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 18
1. I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Sopra-intendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
2. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprieta' privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.
3. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 19
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purche' ne sia lata immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
Art. 20
1. Il sopraintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.
2. La stessa facolta' spetta al sopraintendente per i lavori relativi olle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche, quando non sia per esse intervenuta la notifica.
3. In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non piu' tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provi veduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 21
1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
Art. 22
1. Con disposizione dei competenti sopraintendenti, sara' vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicita', che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.
Capo III. Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose.
Sezione I. Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.
Art. 23
1. Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.
Art. 24
1. Il Ministro per l'educazione, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di cose di antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
2. Il Ministro puo' altresi' autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Art. 25
1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
Art. 26
1. Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
2. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.
Art. 27
1. E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta, la notificazione di cui all'art. 5.
2. Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzarne l'alienazione anche parziale, nei casi e modi di cui all'articolo 24.
Art. 28
1. Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.
2. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e' riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.
Art. 29
1. Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente
istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.
2. E' nullo ogni patto contrario.
Sezione II. Delle cose appartenenti a privati
Art. 30
1. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti e' tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprieta' o la detenzione.
2. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.
Art. 31
1. Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha, facolta', di acquistare la, cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico Corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dal Ministro.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto.