Sez. 2, Sentenza n. 2685 del 24/07/1968 (Rv. 335234 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - PRESUPPOSTO - CONFLITTO DI COMPETENZA PER VALORE O PER TERRITORIO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - PRESUPPOSTO - CONFLITTO DI COMPETENZA PER VALORE O PER TERRITORIO - ESCLUSIONE.*
Presupposto per la richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza, ai sensi dell'art. 45 cod.proc.civ., e l'esistenza di un conflitto negativo di Competenza tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall'art.28 cod. proc. civ.. ove si tratti, invece, di Competenza per va9ore o territoriale derogabile, soltanto alle parti e data la possibilita di impugnare, con istanza di regolamento, la sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice adito e, se l'impugnazione non e proposta e la causa viene riassunta in termini dinanzi all'altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile ed e vincolante per il secondo, anche se questi la ritenga eventualmente errata. In tal caso, ogni possibilita di conflitto resta esclusa e la richiesta d'ufficio di regolamento, eventualmente presentata, deve essere dichiarata inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)