Sez. 3, Sentenza n. 19158 del 19/08/2013 (Rv. 627843 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Riduzione in appello della somma accordata in primo grado - Condanna dell'attore appellato alle spese del gravame - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado, ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)