Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti
Testo in vigore al
Art. 25
1. Se per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso Collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse.
Capo IX. Disposizione comune di procedura
Art. 26
1. Nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento.6
Titolo II. Delle forme dei giudizi.
Capo I. Del giudizio sui conti
Art. 27
1. I conti sono depositati nella segreteria della Sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.
Art. 28
1. Il relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione del conto da parte dell'Amministrazione, procede all'esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti.
2. A tale uopo egli puo' chiedere all'Amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa.
3. Procura anche la correzione di eventuali errori materiali.
Art. 29
1. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuni.
Art. 30
1. Preparata la relazione sul conto, il relatore ne informa il presidente, il quale, ove la relazione stessa concluda per il discarico del contabile, ne ordina senz'altro la trasmissione al procuratore generale.
2. Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il presidente ne ordina la comunicazione al procuratore generale dopo aver fissata l'udienza per la discussione del giudizio di conto.
Art. 31
1. Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il procuratore generale appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore.
Art. 32
1. Quando la proposta del relatore e le conclusioni del procuratore generale concordino per il discarico, l'approvazione del conto e' data dal presidente, con decreto. Questo puo' essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da piu' contabili dello stesso ramo di Amministrazione e per lo stesso esercizio finanziario.
Art. 33
1. Qualora manchi l'accordo di cui all'articolo precedente, ovvero il presidente dissenta, ed in ogni caso di proposta di condanna o di interlocutoria, il conto viene iscritto al ruolo di udienza, salvo il disposto degli articoli 34 e seguenti.
Art. 34
1. Sono sempre iscritti a ruolo per il giudizio della Sezione:
a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati resi dal contabile;
b) i conti relativi all'ultima gestione dei contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;
c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte anteriormente al giudizio sul conto;
d) i conti complementari, compilati per responsabilita' amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati gia' decisi;
e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.
Art. 35
1. Quando dall'esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi L. 2000. la relazione, prima della iscrizione a ruolo del conto, e' trasmessa al procuratore generale, il quale deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull'importo dell'addebito.
Art. 36
1. Il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di fare uso della facolta' di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, determina senz'altro la somma da pagare dal contabile a tacitazione del suo debito, stabilendo contemporaneamente il termine, entro il quale il contabile debba dichiarare se accetta la determinazione presidenziale, e fissando l'udienza in cui sara' giudicato il suo conto nel caso di mancata accettazione.
Art. 37
1. Copia della determinazione presidenziale e' trasmessa a cura della segreteria, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, al contabile o ai suoi eredi, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione ed a restituirla entro il termine assegnato. Detto termine, decorre dalla data di comunicazione risultante dalla ricevuta del piego.
Art. 38
1. In caso di accettazione da parte del contabile o dei suoi eredi, il presidente dispone la cancellazione del conto dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva della ordinanza predetta viene trasmessa all'Amministrazione interessata a cura del procuratore generale. Quando invece vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione, o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilita' del contabile o dei suoi eredi, si procede al normale giudizio dinanzi alla Sezione.
Art. 39
1. Il procuratore generale, nei casi previsti dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e sempre quando rilevi che un contabile tenuto a rendere il conto ne ritardi la presentazione ed il conto non sia stato compilato d'ufficio, promuove il giudizio dinanzi alla competente Sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.
2. A tal fine, il procuratore generale, con apposita istanza, promuove il decreto della Sezione con cui viene prescritto il termine al contabile per presentare il conto della sua gestione.
3. Copia del decreto predetto, a cura del procuratore generale, e' trasmessa all'Amministrazione da cui dipende il contabile, affinche' sia a questo notificata a termini di legge.
4. Il decreto originale, con l'atto della notificazione trasmesso dall'Amministrazione, e' conservato nella segreteria.
Art. 40
1. Spirato il termine prescritto, quando il contabile o i suoi eredi presentino il conto, si osservano, per la procedura, le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del presente capo.
2. Trascorso invece inutilmente il termine prefisso, il presidente, sulla istanza del procuratore generale, stabilisce il giorno dell'udienza e designa il relatore, con decreto da notificarsi ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.
Art. 41
1. All'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, la Corte pronuncia la condanna del contabile o dei suoi eredi, a norma dell'art. 36 della legge 14 agosto 1862, n. 800, ed ordina la formazione del conto d'ufficio. Con la successiva decisione sul conto la Corte puo' condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d'ufficio dall'Amministrazione.
Art. 42
1. Quando la Corte pronuncia, condanna, puo' ordinare l'alienazione della cauzione di proprieta' del contabile o anche dei suoi garanti, se citati o intervenuti nel giudizio.
2. Se l'alienazione non e' autorizzata con la decisione sul conto il procuratore generale inizia giudizio speciale mediante citazione notificata agli interessati. Detto giudizio segue le forme dei giudizi di cui al capo secondo.
Capo II. Del giudizio di responsabilita'
Art. 43
1. Il giudizio di responsabilita' per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari od agenti e' istituito ad istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti.
2. L'istanza e' proposta su denunzia dell'Amministrazione o ad iniziativa del procuratore generale, mediante atto di citazione a comparire avanti la Sezione competente.
Art. 44
1. Quando con la responsabilita' di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilita' di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilita'; ma, se speciali circostanze lo richiedono, si puo' procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.
Art. 45
1. L'atto di citazione deve, oltre a quanto e' prescritto dall'art. 1, contenere l'istanza al presidente perche' fissi l'udienza per la discussione della causa.