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Sez. 3, Sentenza n. 2921 del 13/12/1966 (Rv. 325514 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - DEFERITO SU FATTI GIA ACCERTATI O ESCLUSI, O IN VIA SUBORDINATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1966-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325514-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - DEFERITO SU FATTI GIA ACCERTATI O ESCLUSI, O IN VIA SUBORDINATA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

Il giuramento decisorio deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa ed anche se deferito in via subordinata per la prima volta in appello, sempreche i fatti sui quali e deferito abbiano il requisito della decisorieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)