Sez. 3, Sentenza n. 3799 del 11/11/1975 (Rv. 378008 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - OBBLIGO - LIMITI - MUTAMENTO DELLA RESIDENZA O DOMICILIO DEL DOMICILIATARIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - OBBLIGO - LIMITI - MUTAMENTO DELLA RESIDENZA O DOMICILIO DEL DOMICILIATARIO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nel caso di elezione di domicilio, la notificazione va fatta al destinatario al domicilio eletto: ai sensi dell'art 141 cod proc civ deve ritenersi che a tale regola si debba derogare solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove o che sia deceduto. Il fatto, invece, che il domiciliato abbia di fatto mutato la sua residenza o il suo domicilio effettivo e irrilevante, se non vi corrisponda una revoca dell'elezione, regolarmente portata a conoscenza degli interessati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)