Sez. L, Sentenza n. 4148 del 09/12/1974 (Rv. 372786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - AMMISSIBILITA - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFERMA CON DIVERSITA DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - AMMISSIBILITA - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONFERMA CON DIVERSITA DI MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Per l'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado, nei limiti dei motivi di impugnazione, deve riesaminare la causa sotto il duplice profilo del fatto e del diritto, e cosi come puo pervenire ad una diversa valutazione dei fatti, puo anche inquadrare le questioni prospettate in una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice ed, ovviamente, per effetto del completo riesame, puo pervenire alla conferma del dispositivo della sentenza impugnata in base a diversa motivazione, solo che in quest'ultimo caso la portata confermativa della sentenza va interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione. Per la Cassazione il potere di correzione della motivazione (art 384 cod proc civ) va limitato invece al caso che il dispositivo sia conforme al diritto e che la rettificazione della motivazione sia solo in diritto e non importi alcuna indagine o valutazione di fatto, che e inibita al supremo collegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)