diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 318 del 15/01/1991 (Rv. 470482 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo | In genere - Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace - Effetto interruttivo - Presupposti - Comunicazione formale dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Necessità - Omessa comunicazione - Interruzione del giudizio - Esclusione - Interruzione del giudizio per evento formalmente dichiarato, riguardante un'altra parte - Riassunzione ad opera del procuratore della parte colpita da evento interruttivo non dichiarato - Necessità di nuova procedura - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470482-01

Procedimento civile - Interruzione del processo

La fattispecie, cui l'art. 300 cod. proc. civ. ricollega l'effetto interruttivo del processo, consta di due elementi essenziali, rispettivamente costituiti dall'evento previsto come causa di interruzione e dalla relativa comunicazione formale ad opera del procuratore, in difetto della quale, il rapporto processuale continua a svolgersi come se l'evento non si fosse verificato. Pertanto, il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato è legittimato a provvedere, in base alla procura originariamente rilasciatagli, alla riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)