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Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 14/02/1997 (Rv. 502449 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Somme versate dai soci alla società - Esclusione, ex art. 43, secondo comma, del d.P.R. n. 597 del1973, delle onerosità del versamento - Presupposti - Fondamento - Conseguenze - Presunzione assoluta - Configurabilità - Esclusione - Facoltà di prova contraria, per l'amministrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502449-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi di capitale, il secondo comma dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, (là ove esclude la presunzione di onerosità e, quindi, del diritto agli interessi per le somme versate dai soci alla società qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) che il versamento sia fatto in conto capitale; 2) che questo sia proporzionale alle quote di partecipazione; 3) che sia fatto in base a formale deliberazione; 4) che la società sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall'art. 2200 del codice civile), non prevede una presunzione assoluta di gratuità delle somme versate dai soci alla società, ma dispone che, quando ricorrono le quattro condizioni suindicate, l'onere della prova torna a gravare sul soggetto che intenda far valere il suo diritto e, quindi, sull'amministrazione finanziaria che affermi l'onerosità del versamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)