Sez. 3, Ordinanza n. 24920 del 17/09/2024 (Rv. 672441-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO
ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Art. 1227 c.c. - Interpretazione conforme ad art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Conseguenze - Conducente sotto effetto di alcol o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Valutazione in concreto - Necessità.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore.
Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2009 num. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)